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Assegni familiari

Ogni figlio ha diritto ad assegni familiari, che sono composti da un assegno di nascita e da assegni mensili versati dal datore di lavoro. L’importo degli assegni è stabilito dai Cantoni, ma è previsto un importo minimo valido per tutta la Svizzera. Dalla nascita e fino ai 15 anni d’età l’assegno mensile è di almeno 200 franchi per ogni figlio; per i figli con un’incapacità di guadagno l’assegno è dovuto fino al compimento dei 20 anni. Dal compimento dei 15 anni e fino al compimento dei 25 anni al massimo, viene versato un assegno di formazione di almeno 250 franchi. Su richiesta, tale assegno ti può essere versato direttamente a partire dai 18 anni d’età. In dodici cantoni (AG, FR, GL, GR, LU, SG, SH, SO, TI, VD, ZG, ZH), le madri o i genitori con un reddito esiguo percepiscono assegni per figli in tenera età per un periodo che va da uno a tre anni.

Diritti correlati

Base legale

LAFam art. 1-5
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