I tuoi diritti di apprendista

Maternità

Tutte le madri che esercitano un’attività lucrativa, quindi anche le apprendiste, hanno diritto dopo il parto a 14 settimane di congedo di maternità. Per tutto questo periodo sono assicurate: le indennità per perdita di guadagno (IPG) garantiscono l’80% dell’ultimo salario. La copertura si applica a tutte le lavoratrici che durante i nove mesi precedenti il parto hanno pagato i contributi IPG e hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi prima del parto. Per le giovani di età inferiore ai 18 anni è sufficiente che siano in formazione o siano attive professionalmente. Alcuni contratti collettivi di lavoro (CCL) prevedono congedi di maternità più lunghi. Il congedo di maternità è leggermente più lungo anche nel Cantone di Ginevra. Durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto vige il divieto di licenziamento. In caso di licenziamento, esso sarà dichiarato nullo. Durante il primo anno di vita di tuo figlio, l’azienda deve metterti a disposizione uno spazio adeguato per allattare o tirare il latte in tutta discrezione; inoltre, il tempo necessario è considerato orario di lavoro (fino a 90 minuti sull’arco di una giornata lavorativa di almeno 7 ore). Se la maternità mette a rischio la conclusione del tirocinio, l’ufficio della formazione professionale può autorizzare una proroga della formazione.

Diritti correlati

Base legale

CO art. 329f, 336c
LIPG art. 16b-h
LL art. 35-35b
OLL 1 art. 60-65
Ordinanza sulla protezione della maternità
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