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Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Tutti i lavoratori sono assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione. I premi per l’assicurazione contro la disoccupazione vengono detratti dal tuo salario a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compi 18 anni. Anche la tua azienda formatrice versa un contributo di pari importo. Se al termine della formazione di base resti senza impiego, hai diritto all’indennità di disoccupazione. A tale scopo devi annunciarti nel tuo Comune di domicilio o all’Ufficio regionale di collocamento (URC), che ti orienterà verso una cassa di disoccupazione. Annunciati senza indugio non appena vieni a sapere che rimarrai senza lavoro, così da evitare un periodo di sospensione più lungo. L’importo e il numero delle indennità giornaliere dipendono da molti fattori: l’età, il salario precedente, se hai completato o meno la formazione di base, se hai lavorato dopo la formazione di base e, in caso affermativo, per quanto tempo ecc. Hai diritto alle indennità giornaliere anche se non trovi un posto di tirocinio al termine della scuola dell’obbligo o dopo aver disdetto il contratto di tirocinio. C’è sempre un periodo d’attesa prima di ricevere le indennità giornaliere ed è di 120 giorni (all’incirca sei mesi) per chi ha meno di 25 anni e non ha una qualifica professionale. Informati sui dettagli presso la cassa di disoccupazione o il tuo sindacato.

Diritti correlati

Base legale

LADI art. 9, 13, 14, 18, 22, 23 e 27
OADI art. 6 e 41
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