I tuoi diritti di apprendista

AVS

L’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) è un’assicurazione sociale obbligatoria. Chi esercita un’attività lucrativa versa i contributi a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compie 18 anni, mentre per chi non esercita un’attività lucrativa l’obbligo di contribuzione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui compie 21 anni. Se al termine del tirocinio inizi una formazione continua a tempo pieno o decidi di trascorrere un periodo piuttosto lungo all’estero, per non perdere preziosi anni di contribuzione dovresti versare i contributi minimi per persone senza attività lucrativa. Annunciati presso la cassa cantonale di compensazione AVS: eviterai così un’importante riduzione della rendita al momento del pensionamento. Per i periodi in cui ti occupi dei figli o di familiari malati, sono previsti degli accrediti per compiti educativi e assistenziali per evitare, anche in questi casi, delle lacune previdenziali. La rendita di vecchiaia (versata dai 64 anni per le donne e dai 65 anni per gli uomini) è calcolata in base al reddito medio di tutti gli anni di contribuzione.

Diritti correlati

Base legale

Cost. art. 111-112
LAVS
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