I tuoi diritti di apprendista

Disdetta consensuale del contratto di tirocinio

Il contratto di tirocinio è un contratto di lavoro di durata determinata stipulato per la durata dell’intera formazione. Se tutto fila secondo i piani, si estingue automaticamente al termine della durata concordata. Durante il periodo di prova (da 1 a 3 mesi) è previsto un termine di disdetta di sette giorni, dopodiché il contratto di tirocinio può essere disdetto soltanto di comune intesa; significa che l’azienda formatrice e tu (o il tuo rappresentante legale, se sei ancora minorenne) dovete essere entrambi d’accordo. Il contratto di tirocinio può essere disdetto da una sola delle parti unicamente per motivi gravi. L’ufficio della formazione professionale può mediare in caso di conflitto. Se nessuna misura per proseguire l’apprendistato ha avuto successo e una disdetta del contratto di tirocinio è imminente o è addirittura già stata pronunciata, l’ufficio della formazione professionale deve esserne immediatamente informato: ti aiuterà a trovare una soluzione per permetterti di terminare la formazione. Tuttavia, ciò non ti dà automaticamente diritto a un nuovo posto di tirocinio.

Diritti correlati

Base legale

CO art. 344 e 346
LFPr art. 14 e art. 24 cpv. 5b
OFPr art. 11
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