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Disdetta unilaterale del contratto di tirocinio

Un contratto di tirocinio può essere disdetto soltanto durante il periodo di prova, dopodiché la rescissione anticipata è possibile solo di comune accordo o per una valida ragione. Affinché la disdetta unilaterale di un contratto di tirocinio sia legittima, devono quindi sussistere dei motivi validi – ad esempio, non si riescono a soddisfare i requisiti fisici o intellettuali della formazione, ovvero non si è portati per quella formazione specifica. In tale ipotesi, l’azienda formatrice può chiedere all’ufficio cantonale della formazione professionale di rescindere anticipatamente il contratto di tirocinio. Tuttavia, tu e il tuo rappresentante legale dovete essere dapprima informati e consultati. L’obiettivo è sempre quello di trovare insieme una soluzione. Un altro motivo valido è se l’azienda formatrice non soddisfa più i requisiti, ad esempio se sono stati commessi dei reati penali, se il lavoro mette in pericolo la tua salute o se non vieni più formato. Prima di considerare la rescissione del contratto di tirocinio, però, dovresti cercare di affrontare direttamente il problema e trovare una soluzione con il formatore professionale e l’azienda. Se non ci sono progressi, informa senza indugio l’ufficio della formazione professionale. La tua orientatrice professionale ti illustrerà i tuoi diritti e le varie opzioni, ad esempio per quanto tempo potrai continuare a frequentare la scuola professionale dopo la risoluzione del contratto di tirocinio. In caso di controversia, la decisione spetta al tribunale del lavoro. Se la disdetta del contratto di tirocinio da parte del datore di lavoro è ingiustificata, puoi chiedere il risarcimento dei danni. Ma attenzione: se rifiuti semplicemente di recarti in azienda, il datore di lavoro può a sua volta esigere da te un risarcimento dei danni. Perciò, informati per tempo e fatti consigliare!

Diritti correlati

Base legale

CO art. 337-337d e 346 cpv. 2
LFPr art. 14 cpv. 4
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