Non sei autorizzato a lavorare prima del compimento del 15° anno di età. Se hai tra 15 e 18 anni, la durata del tuo lavoro non deve superare quella degli altri lavoratori e non deve in ogni caso superare le nove ore al giorno, incluse le ore supplementari e le ore di frequenza ai corsi obbligatori. Nei cantoni in cui la scuola dell’obbligo si conclude prima del compimento dei 15 anni, chi ha più di 14 anni può essere autorizzato a lavorare ma solo a condizioni speciali e tramite un’ordinanza. Se hai più di 13 anni, puoi essere incaricato di fare delle commissioni, svolgere lavori leggeri o ancora essere assegnato a un lavoro nell’ambito di manifestazioni culturali, artistiche (festival) o sportive nonché nell’ambito pubblicitario, per al massimo 40 ore la settimana (non più di otto ore al giorno tra le 6 e le 18) e solo durante la metà delle tue vacanze scolastiche. Anche per un’assunzione di breve durata durante l’estate, il tuo datore di lavoro ha l’obbligo di assicurarti in caso di infortunio. Se lavori più di otto ore la settimana, quest’assicurazione copre sia gli infortuni professionali sia quelli non professionali. Al contrario, se lavori meno di otto ore la settimana, la tua copertura si limita agli infortuni professionali. Anche se lavori per alcune settimane d’estate, hai diritto a delle vacanze in proporzione alla durata dei tuoi rapporti di lavoro (cinque settimane fino a 20 anni e quattro settimane se hai più di 20 anni). Se rinunci a fare le vacanze, queste devono esserti compensate come supplemento pari al 10,64 per cento del tuo salario se hai meno di 20 anni e all’8,33 per cento se hai più di 20 anni.