I tuoi diritti di apprendista

Lavoro a cottimo

Durante il tirocinio il lavoro a cottimo è vietato, anche se dichiari spontaneamente la tua disponibilità ad eseguirlo. Sono possibili eccezioni solo a condizione che il lavoro a cottimo sia collegato all’esercizio della tua professione e che la tua formazione non ne risenta. Tenuto conto delle esigenze in materia di prescrizione della durata del lavoro per i minori e della priorità riservata alla tua formazione durante tutto il tirocinio, tali eccezioni sono difficilmente ipotizzabili. Ad ogni modo, non è nel tuo interesse eseguire il lavoro a cottimo. Se la tua formatrice o il tuo formatore in azienda dovesse proportelo, è il caso di informare il sindacato.

Diritti correlati

Base legale

CO art. 345a, cpv. 4
OLL 5 art. 4, cpv. 3 e art. 4
LFPr art. 3a, art. 15-16
Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani
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