I tuoi diritti di apprendista

Durata del lavoro

La durata del lavoro deve essere fissata per iscritto nel contratto di tirocinio e non può eccedere le 45 ore settimanali (50 ore in determinati rami professionali). Se la tua azienda è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro (CCL), va rispettata la durata massima del lavoro indicata nel CCL. I minorenni sono soggetti a disposizioni particolari: tra i 15 e i 18 anni, la durata del lavoro non può superare le nove ore al giorno, incluse le ore di lavoro supplementari e il tempo trascorso a scuola. I giovani di età inferiore a 15 anni, e persino quelli di età inferiore a 13 anni, possono essere impiegati per lavori leggeri in via eccezionale e dietro autorizzazione, durante il periodo scolastico al massimo per tre ore al giorno e nove ore alla settimana. Il lavoro dei minori deve essere svolto tra le 6 e al più tardi le 20 per chi ha meno di 16 anni e tra le 6 e le 22 per chi ha meno di 18 anni. Il lavoro serale (quello tra le 20 e le 23) è consentito unicamente se questi orari di lavoro si applicano all’intera azienda. Il tuo tempo di riposo minimo tra due giornate di lavoro non deve essere inferiore a dodici ore. Durante la tua formazione di base, eccetto i casi di forza maggiore, l’azienda non può chiederti di prestare lavoro straordinario, ovvero di lavorare oltre il tempo previsto dalla legge. Il lavoro straordinario deve essere compensato in tempo libero o in salario. Ai minori è vietato lavorare di notte o di domenica. In via eccezionale, sono possibili delle deroghe per gli apprendisti che non possono raggiungere gli obiettivi della formazione professionale di base senza lavorare di notte o di domenica. Le professioni in questione sono indicate nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base. Per i maggiorenni, il lavoro notturno e domenicale è consentito soltanto in determinati rami professionali e regioni. La durata del lavoro deve essere obbligatoriamente registrata (annotata).

Diritti correlati

Base legale

LL art. 29 e 31
OLL 5 art. 10-17
Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
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