La legge sulle indennità per perdita di guadagno disciplina il pagamento del salario durante il servizio militare, il servizio civile e il congedo di maternità o di paternità. Durante il servizio militare o civile, nel primo anno di impiego il salario viene pagato per almeno tre settimane; in seguito il periodo aumenta in base alla durata del rapporto di lavoro. Gli apprendisti percepiscono l’80% del salario, ma molti contratti collettivi di lavoro prevedono condizioni migliori. L’indennità per perdita di guadagno dipende dal tipo di servizio militare prestato (scuola reclute, corso di ripetizione o altri servizi), dall’ultimo salario percepito e dalla situazione familiare. In caso di maternità, tutte le madri che esercitano un’attività lucrativa, comprese le donne iscritte al collocamento, ricevono per un periodo di quattordici settimane (98 giorni) un’indennità equivalente all’80% dell’ultimo salario, ma fino a un importo massimo di 196 franchi al giorno. Durante il congedo di paternità, invece, i neo papà hanno la possibilità di percepire due settimane di congedo (10 giorni, se percepiti singolarmente) entro i primi sei mesi dalla nascita del figlio all’80% del salario, fino a un importo massimo di 196 franchi al giorno.