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Molestie sessuali

Sul luogo di lavoro sono considerate molestie sessuali, fra le altre cose, l’invio di materiale pornografico (foto, video ecc.), le «barzellette» sessiste, i contatti fisici indesiderati o la promessa di vantaggi in cambio di favori sessuali. La legge sulla parità dei sessi (LPar) impone all’azienda di proteggerti dalle molestie sessuali e di adottare misure appropriate per prevenire ogni genere di molestia. Se nonostante tutto sei vittima di molestie, prendi nota dei fatti. Puoi affrontare direttamente la persona che ti importuna e chiederle di smetterla oppure rivolgerti al formatore o al capo del personale. Le aziende più grandi designano delle persone alle quali i dipendenti possono rivolgersi in caso di discriminazione o di molestie sessuali. Queste persone possono trasmettere le informazioni raccolte solo con il tuo consenso. Se in seguito alle molestie non trovi alcun sostegno all’interno dell’azienda formatrice, puoi rivolgerti al sindacato o direttamente all’ufficio di conciliazione. Questi servizi cantonali, generalmente denominati uffici di conciliazione in materia di parità dei sessi, chiariscono la situazione e, se del caso, esigono dall’azienda la rettifica della situazione e il risarcimento della parte lesa.

Diritti correlati

Base legale

LPar art. 4-7 e 10-11
CO art. 328
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