I tuoi diritti di apprendista

Ripetizione della procedura di qualificazione (PQ)

Le materie d’esame o i campi di qualificazione non superati possono essere ripetuti dopo un anno e al massimo due volte. Le parti precedentemente già superate (tutte le materie in cui il voto è almeno 4) non devono essere ripetute. L’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base relativa alla tua professione stabilisce se per ripetere l’esame sono previsti requisiti particolari. L’azienda di tirocinio non è obbligata a tenere in azienda gli apprendisti fino alla ripetizione dell’esame. Per prolungare il contratto di tirocinio occorre fare domanda all’ufficio cantonale della formazione professionale. Per questo motivo è importante che tu ti rivolga immediatamente a questo ufficio non appena vieni a sapere di non aver superato un esame.

Diritti correlati

Base legale

OFPr art. 33
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