I tuoi diritti di apprendista

Sans papiers

I giovani sans-papiers hanno la possibilità di frequentare una scuola superiore o di studiare all’università anche se non hanno un permesso di dimora, eppure non possono accedere direttamente alla formazione professionale. Infatti, per stipulare un contratto di tirocinio serve un permesso di lavoro, ma per ottenere il permesso di lavoro occorre un permesso di dimora. Il Parlamento ha riconosciuto la necessità di dare ai giovani sans-papiers la possibilità di accedere anche alla formazione professionale. Per questo, dal 2013 è possibile richiedere un permesso di dimora limitato alla durata del tirocinio – purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte: il richiedente deve aver frequentato per almeno cinque anni la scuola in Svizzera; la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla conclusione della scolarità obbligatoria; il richiedente deve essere ben integrato, rispettare l’ordine giuridico svizzero e rivelare la propria identità. Inoltre, il datore di lavoro deve dichiarare all’autorità cantonale competente che accetta di assumere la persona in questione. Anche i genitori e i fratelli dell’apprendista sans-papiers possono richiedere con lui un permesso di dimora, sempreché siano finanziariamente autonomi.

Diritti correlati

Base legale

LStrI art. 30
LAsi art. 14
OASA art. 30a e 31
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