Oltre alle vacanze, l’azienda formatrice può concedere un congedo di formazione. Questo congedo deve essere utilizzato per frequentare dei corsi di formazione continua, ad esempio per migliorare le lingue straniere. Un corso facoltativo presso la scuola professionale di base o un congedo giovanile non sono riconosciuti come congedo di formazione. Quest’ultimo è regolato dalla legge. Solo alcuni Cantoni prevedono un diritto al congedo di formazione e alcuni contratti collettivi di lavoro (CCL) prevedono disposizioni al riguardo. Alcune grandi aziende promuovono di propria iniziativa i congedi di formazione. I sindacati stanno lottando affinché tutti i lavoratori abbiano diritto, per legge, a cinque giorni di congedo di formazione retribuito. Per ulteriori informazioni sulle disposizioni in vigore nella tua azienda formatrice o contemplate dal CCL rivolgiti alla commissione aziendale e al sindacato.