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Contratto collettivo di lavoro (CCL)

L’obiettivo di un contratto collettivo di lavoro (CCL) è quello di migliorare il quadro legale e contrattuale applicato ai lavoratori rispetto al Codice delle obbligazioni (CO). I CCL regolano questioni come la durata del lavoro, le vacanze, il congedo professionale, il salario, i diritti e gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, il diritto di partecipazione dei salariati (diritto di consultazione o di codecisione per decisioni importanti che riguardano il futuro dell’azienda) ecc. Il CCL è un accordo negoziato tra cosiddette parti sociali, ossia (rappresentanti dei) datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori (si tratta sovente dei sindacati). L’accordo si applica alle lavoratrici e ai lavoratori di una determinata professione, di un ramo professionale o di un’azienda ed ha validità nazionale, cantonale o regionale. Attualmente in Svizzera sono in vigore oltre 600 CCL per un totale di circa 1,8 milioni di salariati. Un CCL che non è stato dichiarato di obbligatorietà generale si applica in linea di principio solo ai membri delle associazioni firmatarie: teoricamente, solo gli iscritti al sindacato possono richiamarsi alle disposizioni del CCL. Per contro, un CCL al quale è stata conferita l’obbligatorietà generale si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici della rispettiva categoria professionale o regione. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) tiene un elenco aggiornato di tutti i CCL dichiarati di obbligatorietà generale. I sindacati chiedono che gli apprendisti siano assoggettati al CCL proprio come tutti gli altri lavoratori. Questa rivendicazione non è ancora stata ammessa in tutti i CCL, anche se alcuni prevedono già accordi particolari per gli apprendisti. Alle persone escluse dal campo d’applicazione di un CCL si applicano le disposizioni previste dal Codice delle obbligazioni e dal contratto individuale di lavoro. Per ulteriori informazioni rivolgiti alla commissione del personale della tua azienda formatrice o al sindacato. Laddove non esiste un contratto collettivo di lavoro, per tutelare le lavoratrici e i lavoratori il Cantone può promulgare dei contratti normali di lavoro che stabiliscono dei salari minimi.

Diritti correlati

Base legale

CO art. 356-362
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