I tuoi diritti di apprendista

Gravidanza

L’azienda formatrice non può licenziarti perché sei incinta, né nelle 16 settimane successive al parto. Se l’azienda viola quest’obbligo, il licenziamento è considerato nullo. L’azienda deve invece aiutarti a terminare la formazione di base nonostante la gravidanza; a tale scopo la formazione può anche durare più a lungo. Durante la gravidanza, in caso di disturbi puoi assentarti dal lavoro, ma devi avvisare il datore di lavoro. Le aziende devono adeguare il lavoro per le donne in gravidanza: il lavoro notturno, laddove ammesso, deve essere convertito in lavoro diurno. Non sono ammessi lavori pesanti o pericolosi né attività in un ambiente che richiede misure speciali di protezione. Le ore di lavoro in piedi devono essere limitate e l’azienda deve garantirti un lavoro in posizione prevalentemente seduta. Dopo il parto hai diritto a 14 settimane di congedo di maternità retribuito all’80% del tuo salario. Se hai bisogno di aiuto o consulenza, puoi rivolgerti ai vari servizi sociosanitari, consultori e associazioni che operano nel tuo Cantone o Comune di domicilio. Durante il primo anno di vita di tuo figlio, l’azienda deve metterti a disposizione uno spazio adeguato per allattare o tirare il latte in tutta discrezione; inoltre, il tempo necessario è considerato orario di lavoro. Puoi quindi farti conteggiare almeno 90 minuti sull’arco di una giornata lavorativa, se questa dura almeno 7 ore.

Diritti correlati

Base legale

LL art. 35-35b
OLL 1 art. 60-65
Ordinanza sulla protezione della maternità
CO art. 329f e 336c
LIPG art. 16b-16h
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