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Lavoro a chiamata

Il lavoro su chiamata è un contratto di lavoro regolato dalla legge. Gode degli stessi diritti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma gli orari di lavoro sono determinati dalle necessità del datore di lavoro. Significa che il dipendente esegue il lavoro solo su chiamata del datore di lavoro. Quest’ultimo dovrebbe definire l’orario di lavoro con due settimane di anticipo, ma può farlo anche il giorno stesso. Il contratto di lavoro deve prevedere degli orari minimi e massimi. Nel caso eccezionale del «tempo di lavoro variabile in funzione delle capacità», il salario è composto da un salario base e da un’indennità per la reperibilità. Se il dipendente non può rifiutarsi di lavorare su chiamata, deve essere indennizzato per la reperibilità (con un salario inferiore a quello previsto per l’impiego normale). Il datore di lavoro non può «licenziare» il dipendente su chiamata semplicemente non avvalendosi più dei suoi servigi senza informarlo. Per tutta la durata del contratto di lavoro (termine di disdetta incluso), il dipendente deve poter contare su un reddito regolare. In caso di inabilità al lavoro (malattia, infortunio ecc.) ha inoltre diritto al versamento del salario. Come per gli altri rapporti di lavoro retribuiti ad ore, chi lavora su chiamata ha diritto a un supplemento per le vacanze pari all’8,33% per quattro settimane o al 10,65% per cinque settimane di ferie all’anno. Queste componenti salariali devono essere regolate contrattualmente e indicate specificatamente nel certificato di salario. Il lavoro su chiamata va distinto dal servizio di picchetto, che prevede assegnazioni del lavoro solo in caso di emergenza.

Diritti correlati

Base legale

CO art. 320 et 329a
OLL 1 art. 14, 15 et 69
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