Grazie ai sindacati, la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i paesi dell’Unione europea prevede delle misure di accompagnamento che tutelano i lavoratori dal dumping salariale e dal peggioramento delle condizioni di lavoro. Il Consiglio federale può inoltre decidere in merito all’estensione a un’intera categoria o settore di attività del campo d’applicazione di un contratto collettivo di lavoro (v. CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI OBBLIGATORIETÀ GENERALE AL CCL) e i cantoni possono stabilire, in caso di dumping salariale, un contratto-tipo di durata limitata che prevede dei salari minimi. Vi sono degli ispettori che vigilano sul rispetto di tali disposizioni. La SECO pubblica un elenco dei CCL dichiarati di obbligatorietà generale e dei contratti-tipo nei cantoni, nonché un elenco delle aziende sanzionate. I lavoratori che vengono a lavorare in Svizzera per aziende con sede all’estero sottostanno alla legge sui lavoratori distaccati (LDist). Questi devono essere notificati all’autorità cantonale competente prima di arrivare in Svizzera. In alcune categorie con un elevato rischio di dumping salariale (edilizia, industria alberghiera e della ristorazione, settore delle pulizie, servizi di sicurezza privati, commercio ambulante e personale domestico) è previsto, per tutti gli Stati membri dell’Unione europea e per la Svizzera, un obbligo di notifica sin dal primo giorno di assunzione. Le aziende si impegnano a rispettare gli standard minimi svizzeri in materia di salario e condizioni di lavoro.