Durante la tua formazione l’azienda di tirocinio non può rescindere il contratto se non per motivi gravi: ad esempio, non hai le capacità fisiche o intellettuali indispensabili alla professione o potresti portare a termine la formazione solamente in condizioni completamente diverse da quelle inizialmente previste. Se l’azienda è costretta a cessare l’attività per motivi economici, si applica il preavviso legale e contrattuale. Tutte le norme che regolano la disdetta sono definite nel Codice delle obbligazioni (CO). Dopo il periodo di prova, e se non indicato diversamente nel contratto di lavoro, il preavviso per il datore di lavoro e per il lavoratore è di un mese nel primo anno di servizio, due mesi tra il secondo e il nono anno e, in seguito, di tre mesi. Se al termine della formazione di base hai continuato a lavorare nell’azienda di tirocinio, la formazione di base viene conteggiata nel calcolo del termine di disdetta. Il CO precisa inoltre le condizioni per cui una disdetta è considerata abusiva o discriminatoria così come la durata della protezione contro il licenziamento in caso di malattia, maternità o servizio militare.