Se lavori a prestito, il tuo datore di lavoro è l’azienda interinale (collocatore) e non l’impresa presso cui presti il lavoro temporaneo. Il collocatore deve disporre di un’autorizzazione per l’attività di collocamento e deve consegnarti un contratto di lavoro scritto. Se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, il termine di disdetta è di due giorni nei primi tre mesi e di sette giorni dal quarto al sesto mese; a partire dal settimo mese si applicano i termini di disdetta abituali del contratto a tempo indeterminato. Il salario e il tempo di lavoro sono definiti dal contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, che ha obbligatorietà generale, o dal rispettivo CCL per determinati rami professionali. Gli accordi contrattuali in base ai quali rinunci a un’assunzione fissa da parte dell’impresa in cui hai prestato il lavoro temporaneo sono considerati nulli.