I tuoi diritti di apprendista

Malattia

Se non puoi lavorare perché sei malato, devi segnalarlo immediatamente all’azienda formatrice (o farlo segnalare, se sei molto grave). Di regola, a partire dal terzo giorno di malattia devi presentare un certificato medico, ma in talune circostanze l’azienda può esigerlo già dal primo giorno di assenza. La tua azienda formatrice non può obbligarti a recuperare il tempo di lavoro perso per malattia. Se non puoi andare a scuola perché sei malato, devi comunicarlo alla scuola professionale (e di regola anche all’azienda formatrice). Se la malattia dura a lungo e mette a repentaglio il conseguimento del certificato di tirocinio, tu e la tua azienda formatrice potete chiedere all’ufficio cantonale della formazione professionale di prolungare la formazione. Se l’azienda formatrice nutre dei dubbi circa l’autenticità dei certificati medici, può costringerti (a sue spese) a farti visitare da un medico di sua fiducia. Se ti ammali, l’assicurazione malattia si fa carico dei costi per le visite e i trattamenti. Durante la malattia hai diritto al tuo salario di apprendista (mantenimento della retribuzione). Se non sussiste alcuna regolamentazione particolare, l’azienda deve versarti solo il minimo legale, ovvero tre settimane di salario pieno nel primo anno di tirocinio; in seguito le norme variano da un Cantone all’altro (scala basilese o scala bernese). Molte aziende stipulano un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia grazie alla quale il salario continua ad essere versato più a lungo. Per questa assicurazione possono dedurre dal salario una partecipazione al premio. La regolamentazione in vigore è descritta nel contratto di tirocinio. Secondo una sentenza del Tribunale federale, l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia può prevedere al massimo tre giorni di carenza non rimunerati all’inizio dell’incapacità al lavoro. Anche i contratti collettivi di lavoro (CCL) possono prevedere disposizioni sul mantenimento della retribuzione in caso di malattia. Tuttavia, spesso gli apprendisti sono esplicitamente esclusi dal campo d’applicazione dei CCL. Per informazioni sulle norme vigenti nel tuo ramo professionale e Cantone e sui contributi deducibili dal salario, rivolgiti al tuo sindacato o all’ufficio della formazione professionale.

Diritti correlati

Base legale

CO art. 324a-324b e 344a cpv. 5
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