I tuoi diritti di apprendista

Riposo

Il tempo di riposo obbligatorio per gli apprendisti e i giovani lavoratori è di almeno dodici ore consecutive. La durata del lavoro e delle lezioni alla scuola professionale non possono superare le nove ore. Nell’azienda formatrice, la durata del lavoro – pause incluse – deve essere compresa in un lasso di tempo massimo di dodici ore. Se sei minorenne, la legge prescrive il divieto di farti lavorare la notte (se hai meno di 16 anni puoi lavorare solo fino alle 20, dai 16 ai 18 anni fino alle 22) e la domenica; inoltre, il giorno prima di andare a scuola o di frequentare dei corsi interaziendali puoi essere occupato solo fino alle 20. Eventuali eccezioni a tali divieti sono possibili solo se previsti dall’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base relativa alla tua professione. Qualora l’azienda ricorra regolarmente al lavoro notturno, deve garantirti il 10% di riposo supplementare.

Diritti correlati

Base legale

LL art. 31
OLL 5 art. 10-17
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