Il lavoro domenicale (dalle 23 del sabato alle 23 della domenica) è vietato. Le aziende che vogliono lavorare la domenica devono disporre di un’autorizzazione. Fanno eccezione alcuni rami professionali e determinate aziende, conformemente alla OLL 2 e alla relativa ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Il lavoro domenicale temporaneo (fino a sei domeniche all’anno) è indennizzato con un supplemento salariale del 50%. I contratti collettivi di lavoro (CCL) prevedono indennità anche più vantaggiose. Esistono deroghe speciali al divieto di lavoro domenicale per i giovani di età compresa tra 16 e 18 anni nelle professioni in cui il lavoro notturno è parte integrante della formazione. Altre autorizzazioni speciali possono essere rilasciate per risolvere disservizi dovuti a cause di forza maggiore (eventi esterni imprevedibili). Se il lavoro domenicale dura più di cinque ore, per gli apprendisti è previsto un giorno di riposo di compensazione