I tuoi diritti di apprendista

Lavoro notturno

La legge sul lavoro (LL) e l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5) regolamentano il lavoro notturno. Le giovani lavoratrici e i giovani lavoratori di età inferiore a 18 anni non possono lavorare di notte, ossia tra le 22 e le 6 del mattino. È espressamente vietato impiegare minori in aziende di intrattenimento come locali notturni, dancing, discoteche e bar. Esistono eccezioni per altre professioni in cui il lavoro notturno è parte integrante della formazione, elencate nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base. Il lavoro notturno non può superare le nove ore, a meno che non sia assolutamente necessario per risolvere disservizi dovuti a cause di forza maggiore (eventi esterni imprevedibili). Gli apprendisti hanno diritto a un riposo quotidiano di almeno dodici ore consecutive e sono soggetti a disposizioni particolari a protezione della loro salute, come visite mediche regolari. Inoltre, il lavoro notturno non deve interferire con la frequenza della scuola professionale. Il giorno prima di andare a scuola o di frequentare dei corsi interaziendali puoi lavorare al massimo fino alle 20. Se durante la formazione di base devi lavorare regolarmente di notte e questo comporta delle difficoltà a scuola, contatta l’ufficio cantonale della formazione professionale o il tuo sindacato. Per il lavoro notturno viene pagato un supplemento orario; l’importo dipende dalla frequenza del lavoro notturno.

Diritti correlati

Base legale

LL art. 10, 16, 17a-17e, 31
OLL 1 art. 31, 32, 43-45
OLL 5 art. 5, 12
Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
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