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Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario è il lavoro che supera la durata massima del lavoro stabilita dalla legge sul lavoro, ovvero 45 ore settimanali nell’industria, nella vendita, negli uffici e nel settore tecnico e 50 ore settimanali in tutti gli altri rami professionali. Per i lavoratori maggiorenni, il lavoro straordinario non può superare le 170 ore all’anno (140 ore se il limite settimanale massimo è di 50 ore). A partire dalla 61ma ora di straordinario nell’anno civile, gli impiegati degli uffici, i tecnici e altri dipendenti hanno diritto a una compensazione in tempo con un supplemento di salario del 25%. Il lavoro straordinario è generalmente vietato ai giovani sotto i 16 anni. I ragazzi tra i 16 e i 18 anni non possono lavorare più di 9 ore al giorno e non oltre le ore 22. Per loro il lavoro straordinario non è ammesso se non in casi eccezionali, come guasti imprevisti e disservizi dovuti a cause di forza maggiore. Le altre prescrizioni sulla durata del lavoro (lavoro domenicale, notturno, tempo di riposo minimo ecc.) vanno in tutti i casi rispettate. Il lavoro straordinario non va confuso con le ore supplementari, che si riferiscono al tempo di lavoro definito contrattualmente.

Diritti correlati

Base legale

LL art. 12, 13 e 31
OLL 5 art. 17
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